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Lo Statuto della CONFAPPI

CAPO 1°: SCOPO - SEDE - DURATA - SOCI

Art. 1
E’ costituita a Milano sotto la denominazione Confederazione della Piccola Proprietà Immobiliare CONFAPPI, un’associazione che rappresenta un centro di iniziativa per la tutela degli interessi degli Amministratori di Condominii, dei Condomini e dei Piccoli Proprietari di beni immobili. In particolare l’Associazione perseguirà la acquisizione di sempre maggior competenza, aggiornamento e qualità morali degli Amministratori di Condominio, sia professionisti che non professionisti, e ciò anche per garantire la bontà e la serietà del servizio da essi svolto a favore dei Piccoli Proprietari e dei Condomini. Rientra nei fini dell’associazione, l’istituzione di speciali servizi per l’assistenza e la consulenza a favore dei soci. L’Associazione intende promuovere ed organizzare incontri, dibattiti e corsi di informazione per meglio raggiungere lo scopo sociale.

Art. 2
Per il conseguimento dei suoi scopi ed in coerenza con essi, l’Associazione: a) promuove, anche in collaborazione con Associazioni e gruppi affini, iniziative dirette a rendere effettivo il rispetto degli interessi dei condomini e dei piccoli proprietari di immobili; b) svolge in generale iniziative analoghe o comunque conformi agli scopi statutari e idonee al loro conseguimento; c) consente l’associazione di circoli, associazioni, enti e simili che abbiano scopi affini ed analoghi.

Art. 3
L’associazione ha sede in Milano via Ruggero di Lauria 9 e svolge la propria attività ed ha giurisdizione nell’ambito di tutto il territorio nazionale.

Art. 4
La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.

Art. 5
L’associazione non ha scopo di lucro. Alle spese occorrenti per il funzionamento si provvede mediante: a) quota di iscrizione “una tantum” b) contributi associativi periodici c) contribuzioni associative straordinarie d) elargizioni e donazioni dei soci, di enti o di privati.

Art. 6
Il patrimonio dell’associazione è costituito da beni mobili, dai residui attivi di gestione e da ogni altra entrata destinata per sua natura o per deliberazione del Consiglio. Direttivo ad incrementare il patrimonio stesso.

Art. 7
I soci possono essere: - fondatori (Silvio Rezzonico) - frequentatori - ordinari - benemeriti - e onorari.

Art. 8
A parte i soci fondatori, che sono soci di diritto con facoltà di voto, possono far parte dell’associazione come soci frequentatori con voto esclusivamente consultivo, i soci che usufruiscono dei servizi di consulenza, corsi e quant’altro viene messo a disposizione dalla associazione. Sono soci ordinari con diritto di voto tutti coloro che condividendo ed accettando gli scopi della associazione vengono iscritti nel Registro della Associazione FNA e si obbligano a rispettarne lo statuto. Sono soci benemeriti quelli che con la loro attività o con il loro contributo economico sostengono l’attività e la valorizzazione del nome della associazione. Anch’essi hanno diritto di voto. Possono essere soci onorari le persone fisiche e le associazione che, per la loro presenza nella vita sociale e culturale, conferiscono onore all’associazione e ne propiziano il conseguimento dei fini sociali. I Soci onorari sono proposti dal Consiglio Direttivo e nominati dall’Assemblea. L’iscrizione a Socio si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre ed è rinnovata annualmente. L’accettazione della domanda di ammissione è subordinata all’approvazione del Comitato Esecutivo. L’Associazione può costituire un comitato d’onore tra i soci onorari maggiormente rappresentativi in funzione di dare lustro e prestigio all’Associazione. Il comitato sarà composto da non più di 5 persone, designate dal comitato esecutivo e votate dall’assemblea per acclamazione.

Art. 9
La decisione del Comitato è inappellabile e non è soggetta a motivazione.

Art. 10
L’iscrizione impegna il Socio a tutti gli adempimenti previsti dallo statuto. Il Socio non in regola con il pagamento dei contributi associativi perde qualsiasi diritto nei confronti dell’Associazione. Il Socio può dimettersi in qualsiasi momento e deve dare comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il socio dimissionario non avrà diritto ad alcun rimborso per quanto da lui versato ai sensi dell’art. 5 dello statuto.

Art. 11
La qualifica di socio si perde: a) per dimissioni b) per cancellazione deliberata dal Collegio dei Probiviri, con esclusione dei Soci fondatori e promotori c) per incompatibilità del comportamento del Socio rispetto alle finalità sociali ovvero per gravi motivi morali o disciplinari.

CAPO 2°: ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 12
Gli organi dell’associazione sono: 1) L’Assemblea dei Soci. 2) Il Consiglio Direttivo. 3) Il Comitato Esecutivo. 4) Il Presidente. 5) Il Segretario. 6) Il Collegio dei Probiviri. 7) Il Revisore dei Conti.

Art. 13
L’ASSEMBLEA
L’assemblea è costituita da tutti i suoi Soci ordinari ai sensi dell’art. 7 regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento dei contributi associativi e per i quali non sia intervenuto provvedimento di sospensione a seguito delle procedure disciplinari di cui agli art. 11 e 33. Ogni socio che ha diritto a partecipare all’Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta conferita da altri Soci. I Soci frequentatori possono partecipare all’assemblea con voto soltanto consultivo.

Art. 14
L’Assemblea si riunisce a Milano in sessione ordinaria e straordinaria. Essa è convocata con avviso esposto nella sede sociale o sulla stampa e, solo qualora lo deliberi il C.E., mediante lettera da inviarsi almeno 10 giorni prima. L’assemblea ordinaria, oltre alle competenze previste dal presente Statuto: a) determina i programmi generali dell’Associazione; b) esprime pareri, formula voti e delibera sulle questioni di particolare importanza riguardanti l’Associazione e la realizzazione degli scopi sociali; c) approva il bilancio preventivo e il rendiconto della Associazione; d) elegge ogni quattro anni, con votazione separata, i membri del Consiglio Direttivo di sua competenza, ed il Revisore dei Conti. L’Assemblea straordinaria delibera sull’eventuale scioglimento e liquidazione dell’associazione, nonchè sulla destinazione dei beni sociali.

Art. 15
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente una volta ogni quattro anni entro il 30 aprile per l’adempimento dei compiti previsti dall’art. 14 lettera d). Quella straordinaria ogni qualvolta i 2/3 del C.D. lo ritenga necessario.

Art. 16
L’assemblea è presieduta dal Presidente in carica, dal Vice o dal Segretario. L’assemblea ordinaria è valida con la presenza in prima convocazione della metà degli iscritti aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli iscritti presenti ed aventi diritto al voto. La seconda convocazione può essere indetta anche nella stessa giornata a non meno di un’ora dalla prima.

Art. 17
Le votazioni dell’assemblea saranno per alzata di mano. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.

Art. 18
L’assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con l’intervento di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione l’Assemblea straordinaria è valida qualunque sia il numero degli aventi diritto di voto presenti. Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria vengono prese con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.

Art. 19 - CONSIGLIO DIRETTIVO
L’associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri determinato dal Presidente e non inferiore a un membro ogni 50 iscritti. Il 50% dei membri del Consiglio Direttivo sarà eletto dall’assemblea mentre il residuo 50% sarà nominato dal Comitato Esecutivo della Confappi. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni dalla data dell’elezione. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario che compongono il COMITATO ESECUTIVO.

Art. 20
Quando nel C.D. venga a ridursi, per qualsiasi ragione, il plenum dei componenti, subentreranno in carica, nell’ordine, altri soci alla scelta dei quali si procederà secondo criteri di cui all’ art. 19.

Art. 21
Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni: a) promuove le iniziative e i provvedimenti tendenti a conseguire i fini dell’associazione autorizzando le spese relative per la straordinaria amministrazione; b) esegue gli adempimenti previsti dal presente statuto e promuove l’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea; c) delibera sulla convocazione dell’assemblea, sul bilancio preventivo e sul rendiconto dell’associazione; d) propone al Collegio dei Probiviri l’esame dei casi che possono rientrare nelle sanzioni disciplinari previsti dall’art. 33. e) propone all’assemblea l’ammontare della quota di iscrizione del contributo annuale e delle contribuzioni straordinarie come indicato all’art. 5; f) sottopone all’approvazione della assemblea eventuali proposte di modifiche dello statuto nonchè di scioglimento e liquidazione dell’associazione; g) affida, nei limiti delle proprie attribuzioni incarichi speciali ai suoi componenti e/o ai soci con o senza compenso; h) svolge, in generale, qualsiasi altra azione che possa rendersi utile per il conseguimento degli scopi sociali.

Art. 22 - IL COMITATO ESECUTIVO:
1) attua le iniziative promosse dal Consiglio Direttivo e le deliberazioni dell’assemblea; 2) decide sull’ammissione dei nuovi soci dell’associazione; 3) gestisce la ordinaria amministrazione della associazione deliberando le spese relative ad ogni iniziativa ed i compensi e/o rimborsi spese di ogni incarico (art. 21 punto g). A tal fine utilizza la disponibilità di cassa fino alla misura massima dell’80% delle entrate dell’anno; 4) compie gli atti di straordinaria amministrazione nei limiti di spesa fissati dal Consiglio Direttivo.

Art. 23
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi e tutte le volte che il presidente lo riterrà opportuno ovvero ne facciano richiesta almeno la metà più uno dei consiglieri in carica. Le riunioni sono valide quando interviene almeno la maggioranza dei consiglieri. Qualora venga a mancare tale maggioranza, trascorsa mezz’ora dall’ora fissata per la riunione, le sedute sono valide se è presente almeno un terzo dei consiglieri. Il socio facente parte del C.D. che per tre volte consecutive non intervenga alle riunioni senza giustificato motivo, è considerato dimissionario dal Consiglio ed è sostituito da altro socio secondo quanto previsto dall’art. 20.

Art. 24
Il Comitato esecutivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi su convocazione del presidente o del segretario.

Art. 25
Delle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo viene redatto processo verbale.

Art. 26 - IL PRESIDENTE
Il presidente, il vice presidente ed il segretario eletti dal C.D. a norma dell’art. 19 restano in carica per tutta la durata del Consiglio e sono rieleggibili. L’elezione può essere fatta per acclamazione oppure per alzata di mano. Il presidente presiede l’assemblea, il C.D. ed il C.E., in caso di assenza o impedimento lo sostituiscono nell’ordine il vice presidente o il segretario. Il presidente ha la firma e la legale rappresentanza dell’associazione, ne dirige l’attività e svolge tutte le funzioni a lui delegate dal C.D. e dal C.E. Il vice presidente ed il segretario coadiuvano il presidente il quale può delegarli a particolari incarichi di sua normale competenza. Nei casi di motivata urgenza il presidente può esercitare i poteri del C.D. ma deve riferire allo stesso, alla sua prima riunione, per le opportune ratifiche.

Art. 27 - IL SEGRETARIO
Il segretario promuove, segue ed organizza l’attività dell’associazione, coordina e dà impulso all’attività delle sedi periferiche, cura i contatti con le forze politiche e sociali.

Art. 28 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei probiviri è eletto dall’Assemblea ed è composto di tre membri effettivi ed un supplente. Il Collegio dura in carica quattro anni. Su proposta del C.D. il Collegio dei Probiviri esamina i casi relativi ad eventuali sanzioni disciplinari in merito. Ai probiviri compete altresì dirimere ogni controversia che possa insorgere fra i soci e il C.D., nonchè tra il C.D. e l’assemblea. In particolare quando l’assemblea non dovesse approvare il bilancio o il rendiconto o il preventivo, questi ultimi saranno approvati dal collegio probivirale che assumerà i poteri sostitutivi della assemblea e che potrà dar corso ad ogni più opportuna rettifica.

CAPO 3° - SEDI TERRITORIALI

Art. 29 - ORGANI DELLE SINGOLE SEDI
POSSONO ESSERE COSTITUITE SEDI PROVINCIALI E SUBPROVINCIALI E DELEGAZIONI COMUNALI SUL TERRITORIO NAZIONALE. LE SEDI SUBPROVINCIALI SONO TENUTE ALL’OSSERVANZA DELLA LINEA POLITICA ASSOCIATIVA ELABORATA ED APPROVATA DALLA SEDE PROVINCIALE, NEL RISPETTO DELLO STATUTO NAZIONALE. IL PRESIDENTE DI CIASCUNA SEDE SUBPROVINCIALE È ASSOCIATO E PARTECIPA DI DIRITTO AL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SEDE PROVINCIALE CON DIRITTO DI VOTO. LA DELEGAZIONE COMUNALE È TENUTA ALL’OSSERVANZA DELLA LINEA DI POLITICA ASSOCIATIVA, APPROVATA DALLA SEDE PROVINCIALE CUI APPARTIENE NEL RISPETTO DELLO STATUTO NAZIONALE. LA DELEGAZIONE COMUNALE NON HA AUTONOMIA CONTABILE E NON È TENUTA A DOTARSI DEGLI ORGANI DI CUI ALLE SUCCESSIVE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO, È RAPPRESENTATA DAL RESPONSABILE DELLA DELEGAZIONE NOMINATO DAL PRESIDENTE DELLA SEDE PROVINCIALE ED È ASSOCIATA DI DIRITTO ALLA SEDE PROVINCIALE CHE HA AUTORIZZATO LA COSTITUZIONE. E’ ASSICURATO IL COORDINAMENTO REGIONALE TRA LE SEDI PROVINCIALI ATTRAVERSO UN COORDINATORE REGIONALE, UNICO ORGANO REGIONALE, ELETTO DAI PRESIDENTI DELLE SEDI PROVINCIALI DI CONCERTO E CON L’APPROVAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE, ENTRO 6 MESI DALLA SCADENZA DEL TERMINE STATUTARIO PREVISTO PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI E IN VIA TRANSITORIA ENTRO IL 30/06/1994.

Ogni sede deve avere i seguenti organi:
1) l’assemblea degli iscritti di ogni singola sede; 2) il Consiglio Direttivo; 3) il Comitato Esecutivo; 4) il Presidente; 5) il Vice Presidente; 6) il Segretario; 7) il Revisore dei Conti; 8) il Collegio dei Probiviri; Le funzioni, le competenze e la durata in carica di ciascun organo sul territorio periferico sono, nell’ambito della singola sede, quelle previste dal presente statuto per i corrispondenti organi. L’assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno. L’assemblea elegge il Consiglio Direttivo ed il Revisore dei Conti. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il presidente, il vice presidente ed il segretario che compongono il Comitato Esecutivo. IN VIA TRANSITORIA GLI ORGANI STATUTARI REGIONALI, PROVINCIALI, E SUBPROVINCIALI SCADRANNO CONGIUNTAMENTE CON GLI ORGANI STATUTARI NAZIONALI, A NORMA DELL’ART. 32. NEGLI STATUTI PROVINCIALI E SUBPROVINCIALI, POSSONO ESSERE PREVISTI RICONOSCIMENTI A FAVORE DEI SOCI FONDATORI, NEI TERMINI DI CUI ALL’ART. 33.

Art. 30
Ogni sede periferica deve operare nel rispetto della linea politica elaborata ed approvata dall’assemblea nazionale, diretta ed attuata dagli organi nazionali.

Art. 31
Le sedi dell’associazione hanno autonomia contabile ed amministrativa e sono tenute ad un contributo annuo del 50% delle loro entrate alla Sede Centrale. Sono comunque tenute occorrendo a contribuire al ripianamento del passivo della Sede Centrale e a contribuire alle spese di stampa e spedizione del periodico dell’associazione “Il Piccolo Proprietario”.

CAPO 4°- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 32
Per otto anni dall’approvazione di questo statuto gli organi direttivi della sede centrale fungeranno da organi sociali ad ogni effetto, sino al rinnovo, mediante elezione, dei nuovi organi.

Art. 33
Il Collegio probivirale applica il provedimento di cancellazione del socio nel caso di comportamenti che rechino nocumento al prestigio ed agli interessi materiali dell’associazione e che siano incompatibili con i fini statutari e con la linea di condotta fissata dagli organi direttivi, salvo che si tratti di soci fondatori. Il Collegio dei probiviri può, per gravi motivi di opportunità, sospendere cautelativamente il socio in pendenza di procedimento disciplinare. Ai fini normativi il socio cancellato è assimilato al socio dimissionario. E’ consigliere di diritto con diritto di voto per tutta la durata dell’associazione il socio promotore e fondatore avv. Silvio Rezzonico.

Art. 34
Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione ed esecuzione del presente statuto tra la sede centrale e le sedi periferiche deciderà inappellabilmente il Collegio centrale dei probiviri.

Art. 35
Le eventuali controversie tra socio fondatore e associazione saranno decise da una terna arbitrale, il cui Presidente sarà nominato dalla Confappi FNA.

Art. 36
Quando per qualsiasi motivo l’assemblea delle sedi periferiche non provveda all’approvazione del rendiconto annuale e del preventivo è in facoltà della sede centrale di nominare un commissario.

Art. 37
Il presente statuto che prevale comunque sugli statuti delle sedi periferiche dovrà costantemente uniformarsi alla Statuto della Confappi sicchè ogni variazione dello Statuto Confappi avrà effetti operativi immediati sugli associati FNA, anche prima della presa d’atto a mezzo di assemblea straordinaria da parte della FNA, che dovrà dar corso all’adeguamento entro un anno. Decorso tale termine, la modifica opererà di diritto sullo statuto locale.

Art. 38
A titolo di contributo per le spese di gestione della Confappi di cui fa parte, la FNA è tenuta a versare annualmente alla Confappi un contributo che sarà determinato annualmente dal Consiglio della Confappi e che non superi il 50% delle entrate FNA.
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